Recenti interventi legislativi hanno parzialmente modificato le norme relative alle ferie del personale con contratto a tempo determinato e alla loro eventuale monetizzazione.
Trattandosi di materia complessa, si forniscono al riguardo le seguenti indicazioni per i docenti con contratto al 30 giugno, o fino al termine delle lezioni (8 giugno) o supplenza breve:
il personale fruisce a domanda delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni (ad eccezione di scrutini, esami di stato e attività valutative) e durante la restante parte dell’anno fino a sei giorni e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto. Verranno detratti pertanto dalle ferie maturate: i giorni di ferie fruiti, i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto, esclusi i giorni di servizio succitati.
In caso di eventuali ulteriori precisazioni o indicazioni da parte del MIUR, si fornirà tempestiva comunicazione.